Venerdi 18 Maggio 2012 11:16

Alcune indicazioni utili sulle scadenze e le modalità di pagamento dell'IMU.

Modalità di pagamento

Art. 13 comma 12:

"Il versamento dell'imposta ...omissis... è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalita' stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate nonche', a decorrere dal 1º dicembre 2012, tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili."

 

A partire dal 2013 è possibile versare l'IMU in due sole rate di pari importo per tutte le tipologie di immobili.

 

NOVITA' DICEMBRE 2013

E' stato approvato il D.L. 133/2013 che dispone l'abolizione della seconda rata per la prima casa ed altre tipologie di immobili. E' prevista tuttavia una mini-rata di conguaglio da versare entro il 24 gennaio 2014 per i Comuni che per il 2013 hanno deliberato un'aliquota superiore a quella base.

 

NOTA: la scadenza per il versamento del conguaglio era inizialmente prevista per il 16 ma è stata posticipata a venerdi 24 gennaio dall'Art. 1, comma 680 della L. 147/2013 (legge di stabilità 2014).

 

Clicca qui per saperne di più.

 


 

Per completezza riportiamo anche la precedente disciplina transitoria per il 2012 (Art. 13 comma 12-bis)

 

Versamento IMU Prima Casa 2012

Per l'anno 2012, l'imposta dovuta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e' versata in tre rate di cui la prima e la seconda in misura ciascuna pari ad un terzo dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base e la detrazione previste dal presente articolo, da corrispondere rispettivamente entro il 16 giugno e il 16 settembre; la terza rata e' versata, entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulle precedenti rate.

In alternativa, per il medesimo anno 2012, la stessa imposta puo' essere versata in due rate di cui la prima, entro il 16 giugno, in misura pari al 50 per cento dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base e la detrazione previste dal presente articolo e la seconda, entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata."

In pratica per l'anno 2012 l'IMU sulla prima casa e relative pertinenze va calcolata con l'aliquota di base ed è possibile pagare in tre rate con scadenze: 18 giugno, 17 settembre e 16 dicembre 2012 oppure, a scelta del contribuente, in due rate con scadenze 18 giugno e 16 dicembre.

La prima e la seconda rata sono pari ad un terzo dell'IMU calcolata con l'aliquota base mentre l'ultima rata di dicembre è il conguaglio calcolato in base all'aliquota comunale che nel frattempo dovrà essere deliberata; stesso ragionamento dicasi per il pagamento in due rate: la prima rata è il 50% dell'imposta calcolata con l'aliquota base e la seconda è il conguaglio finale, calcolata sempre con l'aliquota definitiva stabilita dal Comune.

 

Versamento IMU abitazione secondaria e altri immobili 2012

"Per l'anno 2012, il pagamento della prima rata dell'imposta municipale propria e' effettuato, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in misura pari al 50 per cento dell'importo ottenuto applicando le aliquote di base e la detrazione previste dal presente articolo; la seconda rata e' versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata."

In pratica per tutti gli altri immobili (fabbricati o terreni) il pagamento può essere effettuato solo in due rate, la prima delle quali ammonta al 50% dell'imposta calcolata con l'aliquota base ed il conguaglio è calcolato sulla base dell'aliquota definitiva stabilita dal Comune.

 

Fabbricati rurali strumentali 2012

Il comma 8 dell'Art. 13 indica le modalità di pagamento dell'IMU per l'anno 2012 relativamente ai fabbricati rurali strumentali:

La prima rata e' versata nella misura del 30 per cento dell'imposta dovuta applicando l'aliquota di base e la seconda rata e' versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata. Per l'anno 2012, il versamento dell'imposta complessivamente dovuta per i fabbricati rurali di cui al comma 14-ter e' effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre.

 

CASI PARTICOLARI

Se l'importo complessivo è inferiore a 12 euro l'imposta non si paga mentre se l'importo complessivo è superiore a 12 euro si paga anche con la rateazione (ulteriori dettagli in questo articolo).

In pratica sembra confermato quanto già avveniva per il pagamento dell'ICI.

 

ARROTONDAMENTI

Si ricorda che l' importo complessivo da versare con il modello F24 si calcola sommando le imposte calcolate sui singoli immobili e arrotondando il risultato finale all'euro superiore o inferiore, come nel calcolo dell'Irpef.

Ad esempio 358,49 diventa 358,00 mentre 358,50 diventa 359,00.

La norma di riferimento infatti (Art. 1, comma 166 della L. 296/2006, finanziaria 2007) stabilisce che: "Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo".

Se si possiedono più immobili riferiti allo stesso codice tributo IMU da indicare nel modello F24 (stessa riga),  per non incorrere in sanzioni da errori formali, è importante ricordarsi di calcolare l'IMU con arrotondamento al centesimo (per i singoli immobili) e di arrrotondare all'euro solo dopo aver effettuato la somma delle singole imposte calcolate.

Si ricorda infatti che il calcolo dell'IMU sui singoli beni immobili va effettuato arrotondando al centesimo di euro per difetto se il terzo decimale è un numero da 0 a 4, per eccesso se va da 5 a 9. Ad esempio 241,634 diventa 241,63, mentre 241,635 diventa 241,64.

 

QUOTA RISERVATA allo STATO

La normativa previgente, valida solo per il 2012, stabiliva che l'imposta dovesse essere suddivisa in parti uguali tra lo Stato ed il Comune per tutti gli immobili tranne i seguenti casi:

- Abitazione principale e pertinenze (compresa la casa coniugale assegnata all'ex coniuge)

- Fabbricati rurali ad uso strumentale

- Immobili di coopertive edilizie

- Unità immobiliari considerate adibite ad abitazione principale e possedute (a titolo di proprietà o usufrutto) da anziani, disabili con residenza in istutiti di ricovero.

- Immobili posseduti dai comuni nel loro territorio

Una volta calcolata l'IMU complessiva dovuta (non ancora arrotondata) la quota dovuta allo stato è il 50%.

Quella relativa al comune si ottiene sottrraendo all'IMU complessiva la quota dovuta allo Stato.

Il calcolo deve essere così effettuato per ciascuna delle rate IMU.

Nel modello F24 vanno indicate due righe, ciascuna relativa al beneficiario del pagamento ed in base alle rate con cui si è deciso di pagare.

 

AGGIORNAMENTO al DECRETO SVILUPPO 2013:

A partire dal 2013 la quota per lo Stato è dovuta solamente per i fabbricati del gruppo "D", come stabilito dalla legge di stabilità 2013.

A questo proposito vedi l'articolo pubblicato.

 

 

Esempio:

Abitazione secondaria con rendita catastale di 650 euro posseduta per 12 mesi:

- Valore catastale dell'immobile: € 109.200 (base imponibile)

- Aliquota: 7,6 per mille --> IMU annua = € 829,92

Fino al 2012:

La quota riservata allo Stato si ottiene dividendo per 2 l'imposta annua calcolata: 414,96.

La quota spettante al Comune si ottiene sottraendo da 829,92 la quota riservata allo Stato.

Dal 2013:

La quota spettante interamente al Comune è di € 829,92.

 

Pagamento nel 2012:

Prima rata entro il 18 giugno 2012:

- Quota riservata allo Stato: 50% di € 414,96 = € 207,48; indicare l'importo arrotondato di € 207 con codice tributo 3919.

- Quota spettante al Comune: 414,96 - 207,48 = € 207,48; indicare l'importo arrotondato di € 207 con codice tributo 3918.

 

Pagamento nel 2013:

Entro il 17 giugno 2013.

- Quota spettante al Comune: 50% di 829,92 = 414,96; indicare l'importo arrotondato di € 415 con codice tributo 3918

 

ALLEGATI UTILI

Novità della legge di stabilità 2013.

Pubblicazione dei codici tributo IMU.

Modello F24.

Annuario del Contribuente 2012.