Martedi 18 Dicembre 2012 11:38Articolo letto: 9157 volte   

Crediti, errori e rimborsi IMU: la circolare 2/DF del 13 dicembre 2012

La circolare ministeriale 2/DF del 13 dicembre 2012, oltre a ricordare le scadenze e le modalità di versamento per il 2013, fornisce alcuni chiarimenti in caso di imposta versata in eccedenza (ad es: a seguito di deliberazioni comunali intervenute tra il momento del pagamento dell'acconto ed il saldo) ed anche in caso di errore formale nell'indicazione dei codici tributo o dei codici catastali nel modello F23.

In caso di importi versati e non dovuti il soggetto cui inoltrare la richiesta è sempre il Comune (anche se l'importo è stato versato in acconto allo Stato); deve essere presentata quindi un'unica istanza all'amministrazione Comunale indicando gli importi versati e quelli effettivamente dovuti a saldo.

L'amministrazione verificherà il fondamento della richiesta ed eventuali rettifiche e compensazioni tra enti, dovute anche ad errate indicazioni dei codici tributo, saranno regolarizzate "d'ufficio" dagli stessi enti interessati.

Riportiamo alcuni esempi estrapolati dalla circolare ministeriale:

1. Versamento allo Stato e al comune di un importo non dovuto.
E' l'ipotesi del fabbricato posseduto da un anziano che ha trasferito la residenza in una casa di riposo e per il quale il comune, dopo la scadenza prevista per il versamento dell'acconto, ha stabilito l'assimilazione all'abitazione principale e ha elevato la relativa detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta.
In tale fattispecie, il contribuente, al momento del saldo, vale a dire entro il 17 dicembre 2012, vanta un credito sia nei confronti del comune che nei confronti dello Stato.
Esempio:
- fabbricato non locato (base imponibile € 100.000) dell'anziano che ha trasferito la propria residenza nella casa di riposo;
- versamento in acconto effettuato. entro il 18 giugno 2012, applicando l'aliquota di base (0,76%), pari a € 100.000 x 0,76% / 2 = € 380 di cui:
- quota riservata al comune = € 190;
- quota riservata allo Stato = € 190;
- successiva assimilazione, con delibera comunale del 22 settembre 2012, dell'immobile in questione all'abitazione principale, con fissazione dell'aliquota allo 0,5% ed elevazione della detrazione fino a concorrenza dell'imposta.
Conseguentemente l'IMU dovuta per l'intero anno è pari a (€ 100.000 x 0,5% = € 500 - € 500 (detrazione) = € 0).
Risulta, quindi, un credito del contribuente pari a e 380, di cui € 190 nei confronti del comune e € 190 nei confronti dello Stato.
A tale proposito, alla luce del fatto che l'IMU resta un tributo comunale, e nell'ottica della semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, si precisa che il contribuente, al fine di ottenere il rimborso, deve presentare un'unica istanza all'ente locale il quale verifica il fondamento della richiesta.
Non sembra possibile infatti, anche in ossequio al principio di tutela dell' affidamento e della buona fede di cui all'art. 10, comma I, della legge 27 luglio 2000, n. 212, ai quali devono essere improntati i rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria, costringere il contribuente medesimo a richiedere il rimborso a due soggetti diversi, pur avendo effettuato il versamento di un tributo comunale.
Per quanto riguarda la liquidazione dell'eventuale rimborso della quota versata allo Stato saranno impartite successive istruzioni.

 

2. Versamento allo Stato di una quota dovuta al comune. 
E' il caso dell'esempio precedenze dove però la detrazione non è stata estesa dal comune fino alla concorrenza dell'imposta ma è stat confermata quella prevista per legge, pari a € 200:
- il contribuente si trova ad avere versato a giugno in acconto un importo pari a € 380 suddiviso in una quota riservata al comune di € 190 e una quota riservata allo Stato di € 190;
- il comune, con successiva delibera del 18 ottobre 2012, ha assimilato gli immobili in questione all'abitazione principale, fissando l'aliquota allo 0,5%, confermando la detrazione di legge di € 200.
Conseguentemente, l'IMU dovuta per l'intero anno è pari a € 300: (€ 100.000 x 0,5% = € 500 - € 200 (detrazione) = € 300).
Risulta, quindi, che il contribuente deve versare per l'intero anno € 300 al comune, mentre nulla è dovuto nei confronti dello Stato e, pertanto. si troverebbe nella situazione di dovere versare € 110 al comune (€ 300 - € 190 (versati in acconto)) e richiedere contestualmente il rimborso di € 190 allo Stato, già versati a giugno.
Si ritiene pertanto, che, come nell'esempio di cui al punto 1 e per le medesime motivazioni, il contribuente sia tenuto a presentare l'istanza di rimborso al comune per l'importo di € 80 specifìcando che tale somma è pari alla differenza tra € 190 versati allo Stato, e € 110 dovuti al comune. Spetta, poi, all'ente locale e allo Stato il compito di effettuare le relative regolazioni finanziarie concernenti la somma di € 110.

3. Versamento con erronea indicazione del codice tributo.
Nel caso in cui l'errata indicazione del codice tributo, ferma restando la correttezza dell'importo complessivamente versato, determini una diversa distribuzione dell'imposta tra Stato e comune, analogamente ai casi precedenti, spetterà all'ente locale e allo Stato il compito di effettuare le relative regolazioni finanziarie. In linea generale, la correzione dei codici tributo non può essere richiesta all'Agenzia delle Entrate, in quanto, come detto in precedenza, l'IMU è un tributo comunale.