La L. 147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità 2014) ha previsto con il comma 708 l’ abolizione dell’IMU a partire dal 2014 per i cosiddetti fabbricati rurali strumentali all’agricoltura.
Si tratta in pratica di quegli immobili utilizzati per la produzione agricola, come previsto dall’ art. 9 comma 3-bis del DL 133/94, quali ad esempio fabbricati adibiti alla conservazione dei prodotti, all’allevamento, alle attività di agriturismo (in base alla L. 96/2006), oppure anche all’abitazione dei dipendenti dell’azienda agricola purché siano assunti per più di 100 giorni all’anno, ecc. ecc.
Per questa tipologia di immobili era già stata abolita nel 2013 la seconda rata IMU con il D.L. 133 del 30/11/2013.
Ricordiamo inoltre che la categoria catastale per i fabbricati rurali strumentali è “D/10” mentre per gli immobili ad uso abitativo che in base al comma 3-bis sono considerati fabbricati rurali strumentali la categoria rimane quella delle abitazioni (A).
Da precisare infine che le abitazioni di lusso appartenenti alle categoria A/1 e A/8 non possono in nessun caso essere riconosciute come “rurali”.
Ecco il testo del comma 708 della Legge di Stabilità:
“708. A decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.“
Per comodità riportiamo anche l’estratto dell’ art.9 del decreto 133/94 che disciplina il riconoscimento del carattere di ruralità agli immobili, con particolare riguardo al citato comma 3-bis nel quale sono elencati i fabbricati che possono essere considerati strumentali all’agricoltura.
Art. 9, comma 3-bis D.L. 133/1994 convertito con modificazioni dalla L. 133/1994:
“3-bis. Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile e in particolare destinate:
a) alla protezione delle piante;
b) alla conservazione dei prodotti agricoli;
c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento;
d) all'allevamento e al ricovero degli animali;
e) all'agriturismo, in conformità a quanto previsto dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96 (c.d. disciplina dell’agriturismo);
f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;
g) alle persone addette all'attività di alpeggio in zona di montagna;
h) ad uso di ufficio dell'azienda agricola;
i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
l) all'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso.”