Mercoledi 7 Dicembre 2016 11:27Articolo letto: 7463 volte   

IMU: appuntamento con il saldo di dicembre 2016

Come ogni anno in questo periodo si avvicina il termine per il pagamento del saldo IMU (e TASI) che riguarda i possessori di immobili.

Il giorno ultimo per il versamento è Venerdi 16 dicembre 2016.

Il saldo va calcolato sulla base delle aliquote pubblicate sul sito del MEF entro il 28 ottobre e, nel caso in cui siano intervenute delle variazioni, si deve effettuare il calcolo con la nuova aliquota e sottrarre quanto già versato a giugno come acconto (prima rata).

Il versamento potrà essere effettuato compilando il modello F24, operazione che può essere effettuata anche online tramite il servizio di Home banking (ove disponibile).

Se conoscete i dati catastali dell’immobile e l'aliquota deliberato dal vostro Comune potete effettuare il calcolo direttamente online su questo sito,

Ecco le aliquote in alcune grandi città: 

Roma: l’aliquota Imu è pari all' 10,6 per mille per le cosiddette seconde case e al 5 per mille per le abitazioni di lusso adibite a prima casa. A queste va sommato rispettivamente lo 0,8 per mille e l'1 per mille di TASI con 20% a carico dell'occupante o dell'inquilino.

Milano: l'aliquota IMU al 10,6 per mille e 6 per mille per le abitazioni di lusso.

Napoli: IMU al 10,6 per mille e 6 per mille.

Torino: IMU al 10,6 per mille e 5,75 per mille.

Bologna:  IMU al 10,6  per mille e 5 per mille.

 

Immobili esenti da IMU e TASI

Sia l'IMU che la TASI non vanno più versate per l’abitazione principale (prima casa), ad eccezione di quella classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9 alle seguenti condizioni:

  • l’unità immobiliare deve essere adibita ad abitazione principale dal possessore;
  • l’unità immobiliare deve essere utilizzata dall’occupante come abitazione principale; in quest’ultimo caso, la TASI resta dovuta solo dal possessore, che verserà l’imposta nella misura percentuale stabilita nel regolamento applicabile nell’anno 2015 oppure, in mancanza di una specifica disposizione del comune, nella misura del 90 per cento.

La definizione di abitazione principale ai fini della TASI è la stessa prevista per l’IMU, per cui anche il versamento della TASI - a meno che non si tratti di abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 - non è dovuto nei seguenti casi:

  • una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
  • unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
  • fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
  • la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  • un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D.Lgs. 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

IMU terreni agricoli

Oltre alla prima casa sono esenti dal versamento dell'IMU  anche i terreni agricoli:

  • ubicati nei comuni compresi nell’elenco di cui alla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993; se accanto all’indicazione del comune è riportata l'annotazione parzialmente delimitato, sintetizzata con la sigla "PD", significa che l'esenzione opera limitatamente ad una parte del territorio comunale;
  • posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D. Lgs. n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
  • situati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge n. 448 del 2001;
  • a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.