In data 3 giugno 2014 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha divulgato un documento nel quale fornisce diversi chiarimenti sull'applicazione della TASI e dell'IMU.
Riportiamo di seguito le domande e le risposte più attinenti all'IMU rimandando a questo articolo per gli approfondimenti sulla TASI.
Domanda:
Il proprietario paga solo l’IMU o anche la TASI?
Risposta:
L’IMU non è stata sostituita dalla TASI ma è stata abolita solo per le abitazioni principali diverse da quelle di lusso (A/1, A/8 e A/9). Quindi, il proprietario paga tutti e due i tributi, sempre nel rispetto del limite secondo il quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non è superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l’aliquota massima della TASI non può eccedere il 2,5 per mille.
Per il solo anno 2014 il comune può deliberare una maggiorazione di aliquota TASI non superiore complessivamente allo 0,8 per mille tra l’abitazione principale e gli altri immobili.
Domanda:
La prima rata dell’IMU si paga entro il termine del 16 giugno 2014?
Risposta:
Si. Le modifiche annunciate relative ai versamenti della prima rata riguardano esclusivamente la TASI.
Domanda:
L’art. 22 c. 2 del D.L. n. 66 del 24/4/2014 ha sostituito il c. 5 bis dell’art. 4 del D.L. n. 16/2012 prevedendo un decreto con il quale sono individuati i comuni nei quali, a decorrere dall'anno di imposta 2014, si applica l'esenzione per i terreni agricoli sulla base della loro altitudine, diversificando eventualmente tra terreni posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, e gli altri ed in maniera tale da ottenere un maggior gettito complessivo annuo non inferiore a 350 milioni di euro a decorrere dal medesimo anno 2014. Si chiede:
- visto l’approssimarsi della scadenza dell’acconto IMU, è possibile sapere se il decreto previsto dalla nuova disposizione è in fase di emanazione?
- nel caso in cui il suddetto decreto non venga emanato in tempo utile per il pagamento dell’acconto IMU, è possibile continuare a riferirsi all’elenco allegato alla Circolare n. 9 del 14/6/1993, così come previsto dalla circolare del MEF n. 3/2012.
Risposta:
Se il decreto non viene emanato in tempi utili per il versamento della prima rata dell’IMU, i contribuenti applicano le norme attualmente in vigore e, quindi, ci si deve continuare a riferire all’elenco allegato alla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993, così come previsto dalla circolare del MEF n. 3 del 2012.
Domanda:
Qual è l’aliquota IMU da applicare ai fabbricati rurali strumentali?
Risposta:
Per questi fabbricati l’IMU non è dovuta, a norma del comma 708 della legge di stabilità 2014 mentre è dovuta solo la TASI con un’aliquota massima pari all’1 per mille.
Domanda:
Quali sono i requisiti di alloggio sociale per poter beneficiare delle agevolazioni IMU e TASI?
Risposta:
Si deve, innanzitutto, ricordare che sono equiparati all’abitazione principale i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture del 22 aprile 2008. Pertanto, l’esenzione IMU si applica solo quando gli immobili hanno i requisiti e le caratteristiche indicate dal decreto.
Ai fini TASI, l’equiparazione di tali alloggi all’abitazione principale rende applicabile l’aliquota e le agevolazioni/detrazioni eventualmente stabilite dal comune.
A tale proposito, si fa presente che, l’art. 2, comma 5-bis, del D. L. n. 102 del 2013, prevede che per questi immobili deve essere presentata la dichiarazione. Pertanto, nel modello di “Dichiarazione IMU” il proprietario dell’alloggio sociale deve anche barrare il campo 15 relativo alla “Esenzione” e riportare, nello spazio dedicato alle “Annotazioni” la seguente frase “l’immobile possiede le caratteristiche e i requisiti richiesti dalla lett. b), comma 2, dell’art. 13 del D. L. n. 201/2011”.
La dichiarazione IMU vale anche ai fini TASI.
Domanda:
Nel caso di un militare che ha la casa a Palermo, in comproprietà con la moglie, ma che, per motivi di lavoro, ha fissato la residenza a Roma, dove risiede anche la moglie, l’equiparazione ad abitazione principale, ai sensi dell’art. 13, comma 2, lett. d), del D. L. n. 201 del 2011 vale solo per lui?
Risposta:
Si. La disposizione di equiparazione all’abitazione principale prevista per l’IMU vale solo per i soggetti indicati nella norma e cioè per:
- il personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile;
- il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- il personale appartenente alla carriera prefettizia.
Solo per questi soggetti si applicano le agevolazioni IMU per l’abitazione principale, indipendentemente dalla sussistenza delle condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica, purché gli stessi posseggano un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, non concesso in locazione.
Ai fini TASI, l’equiparazione di tali immobili all’abitazione principale rende applicabile l’aliquota e le agevolazioni/detrazioni eventualmente stabilite dal comune.
A tale proposito, si fa presente che l’art. 2, comma 5-bis, del D. L. n. 102 del 2013, prevede che deve essere presentata la dichiarazione per questi immobili; perciò, nel modello di “Dichiarazione IMU”, il proprietario dell’immobile deve anche barrare il campo 15 relativo alla “Esenzione” e riportare, nello spazio dedicato alle “Annotazioni” la seguente frase “l’immobile possiede le caratteristiche e i requisiti richiesti dalla lett. d), comma 2, dell’art. 13 del D. L. n. 201/2011”.
La dichiarazione IMU vale anche ai fini TASI.
Domanda:
Ai fini IMU, in caso di assimilazione dell’unità immobiliare concessa in comodato gratuito ad un parente in linea retta di primo grado che la abita, con riferimento alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di € 500, tale limite è da riferirsi solo all’abitazione o anche alle pertinenze?
Risposta:
Trattandosi in sostanza di un’equiparazione all’abitazione principale, si ritiene che in tali ipotesi le disposizioni si estendano anche alle pertinenze, nei limiti previsti per l’abitazione principale dal comma 2 dell’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011 per l’IMU.
Si deve, inoltre, precisare che l’assimilazione effettuata dal comune nel caso prospettato opera come una franchigia; per cui si deve prima di tutto sommare la rendita dell’abitazione principale e quella delle pertinenze e poi distinguere i due casi:
1) IMU per le abitazioni diverse da quelle classificate in A/1, A/8 e A/9:
- esenzione fino al valore di 500 euro della rendita catastale;
- versamento dell’IMU con aliquota ordinaria per la quota eccedente il valore di 500 euro.
2) IMU per le abitazioni classificate in A/1, A/8 e A/9 (cosiddette di lusso) il contribuente calcola l’imposta nel seguente modo:
a) fino al valore di 500 euro applica l’aliquota e la detrazione prevista per l’abitazione principale;
b) per la quota eccedente il valore di 500 euro applica l’aliquota ordinaria.
Domanda:
Nel caso in cui l’unità immobiliare concessa in comodato gratuito ad un parente in linea retta di primo grado, assimilata all’abitazione principale, è di proprietà di più soggetti come si ripartisce la detrazione ai fini IMU?
Risposta:
La detrazione si applica in parti uguali tra i proprietari dell’immobile, indipendentemente dalle rispettive quote di proprietà.
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