Come noto, l’art. 2 del D. L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, dispone al comma 2 che “a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall’imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.”.
La circolare chiarisce che l’esenzione dell’IMU debba applicarsi, oltre che ai fabbricati in corso di costruzione, anche a quelli oggetto di interventi di incisivo recupero ai sensi dell’ art. 3 comma1, lett. c), d) e f) del D.P.R. n. 380 del 2001, tra cui, ad esempio, anche il cosiddetto “magazzino” delle imprese edili.
Il Ministero giunge a questa conclusione partendo dall’ art. 5, comma 6 del D.Lgs. n. 504/1992 che stabilisce come, ai fini IMU, in caso di utilizzazione edificatoria dell’area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma del citato art. 3 del DPR 380/2001, la base imponibile è costituita dal valore dell’area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell’art. 2 del medesimo D.Lgs., senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
Pertanto, dal contenuto della norma citata, si evince come il Legislatore abbia operato un’ equiparazione tra i fabbricati oggetto degli interventi di incisivo recupero di cui al citato art. 3, comma 1, lett. c), d) e f), del D.P.R. n. 380 del 2001 e i fabbricati in corso di costruzione. I primi, infatti, sono, alla stessa stregua dei secondi, considerati, ai fini della determinazione della base imponibile IMU, area fabbricabile fino all’ultimazione dei lavori.
In altre parole l’esenzione totale scatta solo a partire dalla data di ultimazione dei lavori di ristrutturazione; fino a tale data l’IMU è comunque dovuta, ma va calcolata esclusivamente sul valore dell’area edificabile, senza considerare il fabbricato soprastante.