Lunedi 18 Giugno 2012 00:29Articolo letto: 3347 volte   

Se il contribuente non versa l’acconto IMU entro la scadenza del 18 giugno 2012 scatta il cosiddetto ravvedimento operoso:

- da 1 a 14 giorni dopo la scadenza, si applica una sanzione ridotta dello 0,2% sull'imposta per ogni giorno di ritardo più interessi (il saggio legale è attualmente del 2,5%, ma in taluni casi i Comuni possono anche aumentarlo).

- da 15 a 30 giorni di ritardo la sanzione è calcolata in misura fissa al 3% sull' intera IMU dovuta, a ad essa vanno aggiunti gli interessi.

- oltre 30 giorni e fino a un anno dalla scadenza, la sanzione sale al 3,75% più gli interessi.

La data di decorrenza per il calcolo degli interessi decorre dalla data di scadenza del primo acconto IMU, ovvero il 18 giugno 2012 e fino al giorno in cui si effettua il pagamento relativo al ravvedimento operoso.

 

NOTA: la regolarizzazione va effettuata anche nel caso in cui il versamento sia stato effettuato in tempo utile ma in misura insufficiente.

Non è ancora chiaro come comportarsi se uno ha versato di più con il primo acconto ma probabilmente potrà detrarre la somma versata in più dal saldo finale.


Se dovesse servire, ecco una semplice applicazione per calcolare gli interessi legali.

Nel caso in cui il Comune abbia ritoccato al rialzo gli interessi potete utilizzare quest'altra utility che permette di impostare un tasso di interesse personalizzato.

 

Se scatta l'accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate non è più possibile avvalersi del ravvedimento operoso e la sazione è pari al 30%.

Tuttavia, in caso di accertamento con adesione, la sanzione è ridotta a un terzo, come disciplinato dall' Art 13, comma 13 del D.L. 201/2011 (per l'ICI era un quarto).

 

In caso di dichiarazione infedele con accertamento disposto dall'Agenzia delle Entrate la sanzione va dal 50% all 100% della maggiore imposta dovuta.

 

 


Tags: sanzioni versamento