La legge di stabilità 2014 (L. 147/2013) approvata in via definitiva verso la fine del 2013 ha confermato il versamento della cosiddetta Mini-IMU per tutti gli immobili oggetto della sospensione della prima e della seconda rata del 2013.
La data ultima per il versamento della Mini-IMU è stata posticipata a venerdi 24 gennaio lasciando circa una settimana in più per il pagamento rispetto alla precedente scadenza del 16 gennaio.
Ricordiamo che la mini-imu è dovuta solo se il Comune in cui è ubicato l'immobile ha deliberato un'aliquota maggiore di quella base prevista per legge (v. articolo pubblicato).
Inoltre, in base a quanto si legge al comma 5 dell'art. 1 del D.L. 133/2013, gli immobili interessati da questa particolare imposta non sono soltanto le prime case ma anche i terreni agricoli, e in generali tutti gli immobili elencati al comma 1 del medesimo articolo.
Per i fabbricati rurali strumentali il problema non si pone in quanto il Comune non può alzare l'aliquota oltre quella base del 2%.
Riportiamo di seguito le norme interessate.
Art. 1, comma 680 L. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014)
E' differito al 24 gennaio 2014 il versamento di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133. Alla stessa data del 24 gennaio 2014, e' comunque effettuato il versamento della maggiorazione standard della TARES, di cui al comma 13 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ove non eseguito entro la data del 16 dicembre 2013. I comuni inviano il modello di pagamento precompilato, in tempo utile per il versamento della maggiorazione.
Art. 1, comma 5. D.L. 133/2013
L'eventuale differenza tra l'ammontare dell'imposta municipale propria risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione per ciascuna tipologia di immobile di cui al comma 1 deliberate o confermate dal comune per l'anno 2013 e, se inferiore, quello risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione di base previste dalle norme statali per ciascuna tipologia di immobile di cui al medesimo comma 1 e' versata dal contribuente, in misura pari al 40 per cento, entro il 16 gennaio 2014.
Art. 1, comma 1 D.L. 133/2013
1. Per l'anno 2013, fermo restando quanto previsto dal comma 5, non e' dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per:
a) gli immobili di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85;
b) gli immobili di cui all'articolo 4, comma 12-quinquies del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;
c) gli immobili di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge del 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124;
d) i terreni agricoli, nonche' quelli non coltivati, di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto-legge n. 201 del 2011, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;
e) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge n. 201 del 2011.