La legge di stabilità 2014 (L. 147/2013) ha decretato, con il comma 728, che in caso di versamento insufficiente della seconda rata IMU 2013 (relativamente agli immobili per i quali non è stata abolita, come ad esempio le “seconde case”) non sono dovute sanzioni o interessi a patto che si regolarizzi la posizione, versando la differenza, entro la prima scadenza IMU del 2014, ovvero il 16 giugno 2014.
Questo il testo del comma 728:
“728. Non sono applicati sanzioni e interessi nel caso di insufficiente versamento della seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, dovuta per l'anno 2013, qualora la differenza sia versata entro il termine di versamento della prima rata, relativa alla medesima imposta, dovuta per l'anno 2014” (16 giugno 2014 n.d.r.).
La buona notizia per i contribuenti è però durata poco perchè una nuova norma in corso di approvazione anticipa tale data al 24 gennaio 2014, data in cui, ricordiamo, scade anche la mini-imu.
Si tratta infatti di un emendamento aggiunto alla legge di conversione del D.L. n. 133 del 2013 (disposizioni urgenti concernenti l’IMU ecc.), già approvato al Senato (doc. n.- 1188) e attualmente in discussione alla Camera (doc. n. 1941).
Ecco il testo dell’emendamento n. 1.28 approvato dal Senato:
Dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:
«12-bis. Non sono applicate sanzioni ed interessi nel caso di insufficiente versamento della seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 20 Il, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dovuta per il 2013, qualora la differenza sia versata entro il termine del 24 gennaio 2014»
Affinché il D.L. 133/2013 non decada (ricordiamo che si tratta del decreto che abolisce la seconda rata imu per la prima casa e prevede la mini-imu), la relativa legge di conversione deve essere approvata entro il 29 gennaio ma potrebbe terminare il suo iter anche prima del 24 gennaio.
In questo caso il nuovo comma 12-bis, previsto dall’emendamento, entrerebbe in vigore ponendosi in evidente contrasto con quanto previsto dal comma 728 della legge di stabilità approvata verso la fine del 2013.
L’altro scenario possibile è che il D.L. sia convertito in legge dopo la scadenza del 24 e, almeno in teoria, il comma 12-bis dovrebbe perdere efficacia, fatti salvi eventuali chiarimenti da parte del Ministero o dell’Agenzia delle Entrate, chiarimenti che sarebbero comunque auspicabili anche nella prima ipotesi formulata.
Insomma un bel “rompicapo normativo” di cui proprio non si sentiva la mancanza a ridosso di una scadenza fiscale.
Ecco il link per seguire l’iter del ddl alla Camera.