Calcolatore IMU per Fabbricati Rurali
Tramite questa semplice applicazione potete calcolare l'IMU per i fabbricati rurali, talvolta detti anche immobili rustici.
I fabbricati rurali considerati per il calcolo sono quelli che non risultano adibiti ad abitazione principale.
L'applicazione consente di distinguere tra "Fabbricati rurali ad uso strumentale per l'agricoltura (D/10)" e
"Fabbricati rurali non strumentali".
I primi sono gli edifici utilizzati dai coltivatori per lo svolgimento delle attività connesse all'agricoltura (categoria catastale D/10),
mentre i secondi, pur essendo classificati come fabbricati rurali, hanno una destinazione d'uso diversa,
nel qual caso sono soggetti alla tassazione IMU ordinaria.
Per quanto riguarda gli immobili strumentali all'agricoltura il coefficiente catastale è pari a 65 e
l'aliquota è il 2 per mille; in questo caso il Comune
può ulteriormente ridurre l'aliquota fino al 1 per mille.
I fabbricati rurali utilizzati dagli agricoltori come abitazione principale, classificati nella categoria A/6, sono soggetti all'imposta comunale
prevista per la prima casa (aliquota al 4 per mille e detrazioni), mentre in regime di ICI erano esenti.
Per le altre destinazioni d'uso dei fabbricati rurali si applica l'aliquota del 7.6 mille.
Parametri di Calcolo
Destinazione d'uso
Seleziona la destinazione d'uso del fabbricato rurale.
I fabbricati rurali ad uso strumentale per l'agricoltura (d/10) appartengono alla categoria catastale D/10.Rendita catastale non rivalutata
Inserisci la rendita catastale non rivalutata del fabbricato rurale.
Importante: la rendita catastale non va confusa con il valore di mercato dell'immobile.Aliquota IMU
Indica l'aliquota IMU deliberata dal Comune in cui si trova il fabbricato rurale.
Lascia vuoto il campo se vuoi calcolare l'IMU con l'aliquota base, ovvero:
- aliquota ridotta al 2 per mille per i fabbricati rurali strumentali.
- aliquota ordinaria del 7,6 per mille negli altri casi.
Per i fabbricati rurali strumentali il Comune non può aumentare l'aliquota base ma può soltanto ridurla dell' 1 per mille.Parametri relativi al possesso del fabbricato rurale
Quota di possesso:
Indica la percentuale di possesso dell'immobile.
Compila il campo solo se vi sono più titolari del fabbricato rurale (ad es. più proprietari, più usufruttuari ecc.); in caso contrario lascia il valore 100%.
Mesi:
Seleziona il numero di mesi durante i quali si è protratto il possesso del fabbricato rurale.
Un periodo maggiore o uguale a 15 giorni considera come mese intero.Riduzione per fabbricato in comodato
Dal 2016 le abitazioni non di lusso (non appertenenti quindi alle categorie A1, A8 e A9) concesse in comodato come "prima casa" a figli e genitori possono usfruire della riduzione del 50% della base imponibile alle seguenti condizioni:
- il contratto deve essere registrato (vi è una tassa da versare per la registrazione);
- il comodante deve possedere un solo immobile in Italia (non contano pertinenze o altri immobili ad uso non abitativo);
- il comodante deve risiedere anagraficamente nonché dimorare abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.
Imposta nel campo "mesi" il numero di mesi in cui l'immobile è stato concesso in comodato.
Un periodo di almeno 15 giorni si considera come mese intero.Immobile affittato a canone concordato
Dal 2016 le abitazioni affittate a canone concordato (L. 431/1998) usfruiscono per legge della riduzione del 25% della base imponibile.
Imposta nel campo "mesi" il numero di mesi in cui l'immobile è stato locato con contratto a canone concordato.
Un periodo di almeno 15 giorni si considera come mese intero.Fabbricato rurale dichiarato inagibile
Inserisci la spunta nel campo se l'immobile è stato dichiarato inagibile o inabitabile nel periodo di possesso.
In tal caso è prevista una riduzione della base imponibile pari al 50% in proporzione al numero di mesi in cui si è protratta la condizione di inagibilità.
Agevolazioni
Art. 13, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 aggiornato con il D.L. 2 marzo 2012, n. 16
comma 8.
"L'aliquota e' ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali
ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del
decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.
I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento".
Pagamento
Sempre il comma 8 del citato articolo stabilische che "Per l'anno 2012, la prima rata e' versata nella misura del 30 per cento dell'imposta dovuta applicando l'aliquota di base e la seconda rata e' versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata. Per l'anno 2012, il versamento dell'imposta complessivamente dovuta per i fabbricati rurali di cui al comma 14-ter e' effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre".
Caratteristiche dei fabbricati rurali
D.L. 30 dicembre 1993, n. 557 (convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133)
Articolo 9, comma 3-bis.
"Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralita'
alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento
dell'attivita' agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile e
in particolare destinate:
a) alla protezione delle piante;
b) alla conservazione dei prodotti agricoli;
c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e
delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento;
d) all'allevamento e al ricovero degli animali;
e) all'agriturismo, in conformita' a quanto previsto dalla
legge 20 febbraio 2006, n. 96;
f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attivita' agricole
nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un
numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in
conformita' alla normativa vigente in materia di collocamento;
g) alle persone addette all'attivita' di alpeggio in zona di montagna;
h) ad uso di ufficio dell'azienda agricola;
i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione,
valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se
effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;"
Requisiti di ruralità
Per ottenere il riconoscimento del carattere di ruralità dell'immobile, ai fini delle agevolazioni
previste in caso di destinazione d'uso strumentale all'agricoltura, occorre presentare una domanda
all'Agenzia del Territorio, con termini e modalità differenti a seconda che si tratti di:
- immobili già censiti al catasto urbano ma con attribuzione di categoria diversa da quella degli immobili rurali (A/6);
- immobili attualmente accatastati insieme ai terreni agricoli.
La domanda va presentata compilando l'apposito modulo unitamente al modello per l'autocertificazione nella quale
il proprietario deve attestare che l'immobile possiede i necessari requisiti di ruralità da più di cinque anni.
Gli immobili possono essere considerati rurali infatti solo alle seguenti condizioni:
- il fabbricato deve essere posseduto dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto
reale sul terreno, ovvero detenuto dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che ad
altro titolo conduce il terreno cui l'immobile è asservito o dai familiari conviventi a loro carico
risultanti dalle certificazioni anagrafiche;
- l'immobile deve essere utilizzato, quale abitazione o per funzioni strumentali all'attività
agricola, dai proprietari, dai familiari o da dipendenti, che esercitano attività agricole
nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento,
assunti nel rispetto della normativa in materia di collocamento;
- il terreno su cui si trova il fabbricato deve avere superficie non inferiore a 10.000 metri quadrati
ed essere censito al catasto terreni con attribuzione di reddito agrario.
Qualora sul terreno siano praticate colture specializzate in serra, ovvero la funghicoltura, il limite viene
ridotto a 3.000 metri quadrati;
- il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve
risultare superiore alla metà del suo reddito complessivo.
La denuncia dei fabbricati censiti al catasto terreni
Cone le nuove disposizioni in materia di IMU la dichiarazione al catasto urbano è obbligatoria anche per gli immobili
censiti al catasto terreni (che attualmente non hanno una rendita propria).
La normativa prevede infatti l'accatastamento separato e l'attribuzione di una rendita catastale da parte
dell’Agenzia del territorio (i termini per l’accatastamento sono stati fissati al 30 novembre 2012).
Fino a tale data l’IMU è calcolata e versata a titolo di acconto sulla base della rendita delle unità similari già iscritte in catasto.
Il conguaglio dell’imposta è determinato dai Comuni una volta che sarà stata attribuita la rendita catastale.
Documenti utili
Di seguito il modello di domanda per l'accatastamento dei fabbricati rurali come immobili strumentali all'agricoltura o come abitazione principale
ed i relativi moduli per l'autocertificazione.
- Domanda di variazione catastale per l'attribuzione delle categorie A/6 e D/10
- Dichiarazione sostitutiva da allegare per i fabbricati strumentali all'agricoltura (cat. D/10)
- Dichiarazione sostitutiva da allegare per i fabbricati rurali a destinazione abitativa (cat. A/6)
Arrotondamenti
Il calcolo dell'IMU (e relative rateazioni) sui ogni singolo bene immobile va effettuato arrotondando al centesimo di euro
per difetto se il terzo decimale è un numero da 0 a 4, per eccesso se va da 5 a 9.
Ad esempio: 378,534 diventa 378,53, mentre 378,535 diventa 378,54.
Per quanto riguarda invece il versamento con il modello F24 la regola è diversa.
Trattandosi di un tributo locale, come precisato anche nella circolare 3/DF,
l' importo da versare per ciascuna tipologia di immobile (cui corrisponde un diverso codice tributo)
si ottiene arrotondando all'euro superiore o inferiore (art. 1, comma 166 della Legge n. 296/2006).
In altre parole prima si sommano gli importi arrotondati al centesimo aggregandoli per codice tributo e poi,
per ciascuna riga dell F24, si arrotonda il totale risultante all'euro superiore o inferiore.
Esempio di arrotondamento all'euro: 521,49 diventa 521,00 mentre 521,50 diventa 522,00.
I dati forniti da questa applicazione si intendono a carattere indicativo.
L'Utente è tenuto sempre a controllare i risultati.