Martedi 3 Aprile 2012 21:34

Una breve panoramica sull'IMU, la nuova imposta sugli immobili che sostituisce l'ICI.

L'IMU è l'imposta municipale sulle proprietà immobiliari che sostituisce l'ICI, la vecchia "Imposta Comunale Immobili".

L'acronimo "IMU" sta per "imposta municipale propria", talvolta detta anche "imposta municipale unica", ed ha come oggetto determinate proprietà immobiliari: i fabbricati (prima casa, seconda casa, uffici, negozi ecc.) i terreni agricoli e le aree fabbricabili.

Le definizioni degli immobili soggetti all'IMU sono contenute nell' Art. 2 del DLGS 30 dicembre 1992, n. 504 e possiamo riassumerle come segue:

 

Fabbricati

Con il termine fabbricato si indica un'unità immobiliare iscritta al catasto edilizio urbano (o che deve essere iscritta) compresa l'area occupata dalla costruzione stessa e quella che ne costituisce pertinenza.

I fabbricati di nuova costruzione sono soggetti all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori o dalla data del primo utilizzo effettivo (se antecedente).

 

Terreni Agricoli

Per terreno agricolo si intende il terreno adibito per le finalità indicate nell'articolo 2135 del codice civile (coltivazione, allevamento di bestiame, silvicoltura, e tutte le attività connesse, ovvero e quelle attività che rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura).

 

Aree Fabbricabili

Un area fabbricabile è un terreno che può essere utilizzato per edificare un qualsiasi fabbricato (quindi non solo abitazioni), in base a quanto previsto dalle norme e dagli strumenti urbanistici.

Non sono considerate aree fabbricabili i terreni, posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli iscritti in appositi elenchi comunali, su cui vengono direttamente praticate attività di coltivazione, silvicoltura, funghicoltura e allevamento del bestiame.

 

La legge inoltre stabilisce quali sono i "soggetti passivi" tenuti al pagamento dell'IMU (clicca per approfondire).

 

PRINCIPALI DIFFERENZE RISPETTO ALL'ICI

Le regole che stanno alla base della "nuova IMU" non sono molto diverse da quelle della "vecchia ICI".

La differenza sostanziale rispetto all'ultima versione dell'ICI, consiste nell'aver ripristinato di fatto la tassa comunale sulla "prima casa", abolita con il decreto fiscale n. 93 del 27 maggio 2008.

La prima casa è detta anche "abitazione principale" ed è l'immobile adibito dal proprietario a dimora abituale, dove risulta residente assieme al nucleo familiare.

Ai fini IMU usufruisce di alcune agevolazioni: aliquota ridotta al, detrazione fissa e detrazione per ciascun figlio residente di età inferiore ai 26 anni (quest'ultima non prevista nell'ICI).

La nuova normativa IMU ha introdotto inoltre criteri più restrittivi per poter considerare un'abitazione come "prima casa", imponendo un limite massimo di una sola abitazione principale per ciascun nucleo familiare.

Inoltre le abitazioni principali concesse in uso gratuito ai parenti non possono più godere delle agevolazioni "prima casa".

Di conseguenza tali abitazioni, ai fini del calcolo dell'IMU, saranno considerate a tutti gli effetti come seconde case, e non sarà possibile applicare le agevolazioni previste (va detto comunque che casi del genere si verificheranno più raramente in virtù della limitazione sopra descritta di una sola abitazione principale per ogni nucleo familiare).

Vi sono poi altre restrizioni sulle pertinenze della "prima casa" che adesso possono usufruire delle agevolazioni nella misura massima di una sola pertinenza per ciascuna delle tre categorie catastali consentite (C2, C6 e C7).

Rispetto all'ICI inoltre sono aumentati, per diverse categorie catastali, i moltiplicatori utilizzati per il calcolo della base imponibile.

Altro cambiamento riguarda il coniuge separato cui viene assegnata la casa coniugale, che dovrà pagare l'IMU per intero, a prescindere dalla quota di proprietà dell'appartamento.

Restano invariate invece le regole per il calcolo dell'IMU in caso di comproprietà dell'immobile e le modalità di ripartizione della detrazione in presenza di più proprietari aventi diritto.

 

NORMATIVA di RIFERIMENTO

La norma di riferimento principale che disciplina l'IMU è il D.L. 201 del 6 dicembre 2011, detto anche "decreto Monti" o "manovra salva Italia", convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214.

L'IMU è stata introdotta per la prima volta con l'Art. 8 del D.LGS n. 23 del 14 marzo 2011, ("disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale")e la sua entrata in vigore era stata prevista inizialmente per il 2014.

Successivamente, l'Art. 13 del citato Decreto Monti del 2011, ha anticipato al 2012 l'introduzione dell'IMU in via sperimentale, estendendo la sua applicazione anche alle abitazioni principali.

Il testo originale dell'articolo 13 ha subito diversi ritocchi in fase di conversione ed ulteriori cambiamenti sono stati apportati con il D.L. 2 marzo 2012, n. 16, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento", convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 2012, n. 44.

Nel 2013 sono stati emanati due decreti legge per l'abolizione della prima e della seconda rata IMU per determinate tipologie di immobili (ad esempio la prima casa e i terreni agricoli).

Si tratta del D.L. 102/2013 e del D.L. 133/2013, convertiti in legge con modificaizoni dalle rispettive leggi di conversione.

La legge di stabilità 2014 (L. 147/2013) ha definitivamente abolito l'IMU sulla prima casa, reintroducendo però l' IMU sui i terreni agricoli a partire dal 2014 con un  moltiplicatore catastale più basso.

Resta l'IMU sulle seconde case e sulle abitazioni principali "di lusso" come imposta a sé stante e a partire dal 2014 è inclusa nella cosiddetta IUC (imposta unica comunale) della qualle fanno parte sia la TASI, ovvero l'imposta per i servizi indivisibili) che la TARI (tassa rifiuti) che sostituisce la TARES.

In questo documento abbiamo riportato il testo definitivo dell'articolo 13 con evidenza delle modificazioni apportate dalla legge di stabilità 2014.