Il decreto n.133 del 30/11/2013, pubblicato nella G.U. n. 281 del 30/11/2013, ha disposto con l'art. 1 l'abolizione della seconda rata IMU per le seguenti tipologie di immobili:
Gli immobili esenti
1) abitazione principale e relative pertinenze (al massimo un'unità per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6, C/7), esclusi i fabbricati "di pregio" apaprtenenti allee categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
2) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP;
3) abitazione coniugale assegnata ad uno dei coniugi a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (art. 1 comma 1 lettera b);
4) abitazione del personale appartenente alle Forze Armate (art. 1 comma 1 lettera c);
5) i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, di cui all’articolo 13, comma 5, del decreto-legge n. 201 del 2011, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;
6) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 13, comma 8, del decreto-legge n. 201 del 2011.
La mini-rata di gennaio
Per problemi di copertura finanziaria, il comma 5 del citato decreto prevede che il contribuente versi entro il 24 gennaio 2014 il 40% della differenza tra l'IMU calcolata con l'aliquota e l'esenzione deliberate dal Comune e quella calcolata con l'aliquota e l'esenzione di base (200 euro + 50 per ciascun figlio fino a 16 anni).
Questa sorta di "conguaglio", da alcuni ribattezzata "mini-IMU", sarà versato direttamente al Comune beneficiario del tributo ma al momento non si conosce ancora l'eventuale codice tributo da utilizzare, anche se è ragionevole aspettarsi che rimanga lo stesso.
Questo il testo del comma 5:
"L'eventuale differenza tra l'ammontare dell'imposta municipale propria risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione per ciascuna tipologia di immobile di cui al comma 1 deliberate o confermate dal comune per l'anno 2013 e, se inferiore, quello risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione di base previste dalle norme statali per ciascuna tipologia di immobile di cui al medesimo comma 1 e' versata dal contribuente, in misura pari al 40 per cento, entro il 16 gennaio 2014 (*) "
NOTA (*): La scadenza per il versamento del conguaglio era inizialmente prevista per il 16 ma è stata posticipata a venerdi 24 gennaio dall'Art. 1, comma 680 della L. 147/2013 (legge di stabilità 2014).
In pratica la 'mini-imu' va versata solo se il Comune ha stabilito un'aliquota più alta di quella base prevista per legge.
Alla data odierna sono già più di 2300 Comuni che hanno innalzato l'aliquota base per la prima casa o per alcuni degli immobili oggetto dell'esenzione ma, considerando che vi è ancora tempo fino al 9 dicembre per comunicare le aliquote, è probabile che la lista sia destinata ad allungarsi.
Come calcolare il conguaglio.
Per agevolare il contribuente abbiamo aggiornato le applicazioni di calcolo in modo che forniscano automaticamente l'ammontare del conguaglio di gennaio, se dovuto, in base alla tipologia di immobile scelto ed all'aliquota deliberata dal Comune.
Per chi intende calcolare autonomamente il conguaglio è sufficiente procedere in questo modo:
A) Calcolate l'IMU con l'aliquota e l'importo della detrazione attualmente deliberati dal vostro Comune.
B) Calcolate l'IMU con l'aliquota base e la detrazione fissa di 200 euro e 50 per ciascun figlio
C) Calcolate la differenza A - B
D) Se tale differenza è maggiore di zero, prendete il 40% dell'importo ottenuto e avrete così determinato la mini-rata di gennaio. Se invece la differenza è minore o uguale a zero non è dovuto alcun conguaglio.
La scadenza di dicembre
Per il 2013 la scadenza per il versamento della rata di saldo è il 16 dicembre.
Il versamento della seconda rata è dovuto dai proprietari degli immobili che non beneficiano dell'abolizione IMU, ovvero quelli che non rientrano nell'elenco riportato all'inizio dell'articolo (ad esempio: le seconde case, gli uffici, i negozi, i fabbricati rurali non strumentali, ecc.).
Per coloro che devono versare l'imposta, il saldo si ottiene ricalcolando l'IMU con l'ultima aliquota deliberata dal Comune e sottraendo quanto già versato con la prima rata.
Scenari futuri
Il decreto 133, come tutti i decreti legge, non è ancora definitivo in quanto deve essere ancora convertito in legge.
Inoltre, considerata l'estrema volatilità delle ultime decisioni in materia di IMU, spesso prese a ridosso delle scadenze di pagamento, è possibile che prima del 16 gennaio venga approvata qualche nuova norma che possa evitare il versamento di gennaio, o prevedere qualche forma di rimborso, ma al momento, non vi sono indicazioni al riguardo.