Calcolo IMU Prima Casa
Applicazione per calcolo dell'IMU sulla prima casa e relative pertinenze.
Novità Legge di Stabilità 2016
Cooperative
La legge di stabilità 2016 ha stabilito che sono esenti dall'IMU anche gli immobili di cooperative edilizie a proprietà indivisa
destinati a studenti universitari che siano soci assegnatari, a prescindere dalla residenza.
Comodato
Per le abitazioni concesse in comodato a parenti entro il primo grado non è più prevista la possibilità per i Comuni di
considerarle come "prime case", ma è stata introdotta per tutti i proprietari una riduzione del 50% della base imponibile su cui calcolare l'IMU
purché siano rispettate determinate condizioni.
IMU e PRIMA CASA nella Legge di Stabilità 2014
La L. 147/2013 (legge di stabilità 2014) ha sancito che dal 2014 l' IMU sulla prima casa non è più dovuta ad eccezione delle abitazioni appartenenti alle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9 (immobili di pregio, ville e castelli) per le quali resta valida la detrazione di 200 euro.
Sono esenti dal pagamento dell'IMU anche i seguenti immobili:
a) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
b) fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
c) casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
d) all' unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, nonchè dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
I Comuni possono a loro discrezione considerare come prima casa ai fini IMU i seguenti immobili:
- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, purché non locata, da anziani o disabili residenti permanentemente in istituti di ricovero,
- l'unità immobiliare (non locata) posseduta dai cittadini italiani residenti all'estero a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia,
NOTA: per la prima casa non è più applicabile la "detrazione figli" (50 euro per ciascun figlo residente fino a 26 anni).
Per usufruire delle agevolazioni IMU per la prima casa è necessario che il possessore dell'immobile
sia residente nell'abitazione assieme al proprio nucleo familiare; inoltre è possibile considerare come prima casa una sola
abitazione ubicata nel territorio comunale per ogni nucleo familiare.
Le agevolazioni per l'abitazione principale spettano anche al coniuge separato assegnatario della casa coniugale.
Il Comune può stabilire, con apposita ordinanza, che le abitazioni possedute da anziani residenti in case di riposo o ricoveri permanenti
siano equiparate alla prima casa; lo stesso dicasi per gli immobili di cittadini italiani residenti all'estero purché tali immobili,
in entrambi i casi, non risultino affittati.
Gli immobili che possono usufruire delle agevolazioni prima casa fanno parte del gruppo "A" (tranne l'A10 riservata agli uffici ed agli studi professionali)
e delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7.
Parametri di Calcolo
Rendita catastale prima casa
Inserisci la rendita catastale non rivalutata della prima casa; può essere reperita nell'ultima dichiarazione dei redditi o consultata online sul sito dell'Agenzia del Territorio.
Importante: la rendita catastale non va confusa con il valore di mercato dell'immobile.Rendite catastali pertinenze
Inserisci le rendite catastali non rivalutate di eventuali pertinenze della prima casa.
Le pertinenze appartengono alle categorie C/2, C/6 e C/7.
Ricorda che puoi abbinare alla prima casa una sola pertinenza per ciascuna categoria (ad esempio un solo garage, una sola cantina ecc.) fino ad un massimo complessivo di tre pertinenze.
Le altre pertinenze pagano l'IMU con l'aliquota ordinaria.
Attenzione:
Se una pertinenza è registrata al catasto congiuntamente alla prima casa, la sua rendita non deve essere inserita qui, ma va comunque ad incrementare il numero di pertinenze complessivo (come se fosse stata inserita separatamente).
Ad esempio, se una cantina (cat. C/2) è registrata al catasto assieme alla prima casa, non si possono considerare altre pertinenze di cat. C/2.Per maggiori dettagli v. nota sulle pertinenze.
Aliquota IMU
Inserisci l'aliquota IMU stabilita dal Comune per la "prima casa" (non può superare il 6 per mille).
Per calcolare l'IMU con l'aliquota base al 4 per mille lascia vuoto il campo.
Parametri relativi al possesso della prima casa
Quota di possesso:
Specifica la percentuale di possesso della prima casa.
Il campo va compilato solo nel caso in cui vi siano più titolari della prima casa (ad es. più proprietari, più usufruttuari ecc.); in caso contrario lascia il valore 100%.
Mesi:
Rappresenta il numero di mesi durante i quali si è protratto il possesso dell'immobile come prima casa.
Un periodo maggiore o uguale a 15 giorni si considera come mese intero.Detrazione fissa prima casa
Inserisci la detrazione fissa spettante per la prima casa.
La detrazione relativa alle pertinenze è calcolata automaticamente dall'applicativo nel caso in cui non sia completamente utilizzata per l'abitazione principale (la cosiddetta detrazione residua).
Se cancelli il campo, sarà utilizzato il valore previsto per legge di € 200,00.Per maggiori informazioni leggi qui.
N. Titolari con diritto alla detrazione
E' il numero di titolari della prima casa che hanno diritto ad usufruire della detrazione.
Ad esempio hanno diritto alla detrazione due coniugi (o conviventi) entrambi proprietari e residenti nella prima casa, due o più usufruttuari anch'essi residenti ecc.
Il campo è attivo solo se si imposta una quota di possesso diversa dal 100%.
Attenzione:
Indica solo il numero di titolari che hanno diritto alla detrazione, ovvero coloro che sono residenti nell'abitazione.
Il proprietario che non ha la residenza nell'immobile quindi non va conteggiato tra gli aventi diritto.Vedi anche IMU e comproprietà.
Immobile di interesse storico/artistico
Indica se l'immobile è stato dichiarato di interesse storico o artistico.
E' prevista una riduzione dell'imponibile pari al 50%.
NOTA: si assume che la dichiarazione sia riferita anche alle eventuali pertinenze della prima casa.
La prima casa
La normativa IMU restringe ulteriormente il concetto di "prima casa" identificando quest'ultima come la dimora abituale del nucleo familiare.
L'aliquota ridotta e le detrazioni, spettano infatti, non più in base
alla residenza anagrafica del singolo proprietario ma in base a quella del suo nucleo familiare.
L'ultimo testo approvato stabilisce che, ai fini dell'IMU, per "abitazione principale" si intende
"l'immobile, iscritto nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e
il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente e nel caso in
cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza
anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione
principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
In altre parole l'abitazione principale che può beneficiare delle agevolazioni IMU è una sola ed in particolare
quella in cui la famiglia dimora abitualmente, a prescindere dall'eventuale residenza di uno dei due coniugi in un altro immobile.
Detrazione prima casa
Oltre all'aliquota agevolata, l'abitazione principale beneficia anche di una detrazione d'imposta detta "detrazione prima casa".
Essa è costituita da:
- una detrazione fissa di 200 euro.
- una detrazione aggiuntiva di 50 euro per ciascun figlio < 26 anni, anche se non a carico,
purché risulti residente (fino ad un massimo di 8 figli).
La detrazione complessiva spettante non potrà superare l'importo di 600 euro
La detrazione deve essere rapportata al numero di mesi in cui il titolare ne ha usufruito in qualità di abitazione principale;
in altre parole se il proprietario di un immobile vi ha trasferito la residenza (o lo ha acquistato) durante l'anno,
la detrazione spetterà solo per i mesi in cui ha effettivamente occupato l'immobile come prima casa.
Nota. Si ricorda che la detrazione aggiuntiva per i figli a carico spetta solo per gli anni 2012 e 2013.
Pertinenze
Le pertinenze dell'abitazione principale sono quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (come anche per l'ICI).Attenzione:
La norma (art. 13 comma 2, D.L. 201/2011) prevede la possibilità di usufruire delle agevolazioni prima casa (aliquota ridotta e detrazione) "nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali ammesse, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo".In pratica nel calcolo dell'IMU per la prima casa è possibile considerare al massimo tre pertinenze annesse, ed una sola per ciascuna categoria (un solo magazzino, un solo garage ecc.).
Detrazione residua
Se la detrazione spettante per l'abitazione principale è maggiore dell' IMU calcolata, quest'ultima non è dovuta.
La detrazione residua, ovvero la detrazione spettante meno l'imposta calcolata, è utilizzata nel calcolo dell'IMU sulle pertinenze
(l'applicazione effettua il calcolo automaticamente).
Detrazione e multiproprietà
La norma (art. 13 comma 10, D.L. 201/2011) stabilisce che in presenza di più proprietari "la detrazione spetta a ciascuno
di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica".
Questo implica che la proporzione non va calcolata sulle quote di proprietà ma in base al periodo durante il quale i proprietari hanno usufruito dell'immobile come prima casa.
E' evidente quindi che, nel caso in cui i proprietari abbiano occupato l'immobile come prima casa per lo stesso periodo, la detrazione spetterà loro in parti uguali
indipendentemente dalle quote di proprietà.
Nota: indicando il numero di proprietari aventi diritto alla detrazione prima casa l'applicazione effettua automaticamente la ripartizione
in base ai mesi di possesso indicati.
Arrotondamenti
Il calcolo dell'IMU (e relative rateazioni) sui ogni singolo bene immobile va effettuato arrotondando al centesimo di euro
per difetto se il terzo decimale è un numero da 0 a 4, per eccesso se va da 5 a 9.
Ad esempio: 378,534 diventa 378,53, mentre 378,535 diventa 378,54.
Per quanto riguarda invece il versamento con il modello F24 la regola è diversa.
Trattandosi di un tributo locale, come precisato anche nella circolare 3/DF,
l' importo da versare per ciascuna tipologia di immobile (cui corrisponde un diverso codice tributo)
si ottiene arrotondando all'euro superiore o inferiore (art. 1, comma 166 della Legge n. 296/2006).
In altre parole prima si sommano gli importi arrotondati al centesimo aggregandoli per codice tributo e poi,
per ciascuna riga dell F24, si arrotonda il totale risultante all'euro superiore o inferiore.
Esempio di arrotondamento all'euro: 521,49 diventa 521,00 mentre 521,50 diventa 522,00.
I dati forniti da questa applicazione si intendono a carattere indicativo.
L'Utente è tenuto sempre a controllare i risultati.