Novità Legge di Stabilità 2016
Abitazioni concesse in Comodato
La legge di stabilità 2016 (L. n. 208/2015) ha stabilito la riduzione del 50% della base imponibile per gli immobili ad uso abitativo concessi in comodato a familiari entro il primo grado di parentela (praticamente figli e genitori) se sono rispettate determinate condizioni.
Immobili affittati a canone concordato
Per gli immobili concessi in locazione a canone concordato, di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'IMU che si ottiene applicando l'aliquota comunale è ridotta al 75%.
Terreni agricoli
E' prevista l'esenzione IMU per tutti i terreni agricoli (a prescindere da chi li possiede) classificati comemontani o parzialmente montani secondo la circolare n.9/1993. L'esenzione vale anche per i terreni (anche in zone di pianura) posseduti e condotti da coltivatori diretti iscritti alla previdenza agricola, oppure ubicati nelle isole minori (a prescindere dal possessore), oppure ancora per terreni ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva e inusucapibile. Di fatto resta solo per i proprietari di terreni ubicati in pianura che non siano coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali.
Cooperative edilizie
Sono esenti dall'IMU anche gli immobili di cooperative edilizie a proprietà indivisa destinati a studentiuniversitari che siano soci assegnatari, anche non residenti.
Legge di Stabilità 2014.
La L. 147/2013 (legge di stabilità 2014) ha abolito l' IMU sulla prima casa ad eccezione delle abitazioni appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (immobili di pregio, ville e castelli) per le quali resta valida la detrazione di 200 euro.
Sono esenti dal pagamento dell'IMU anche i seguenti immobili:
a) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
b) fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
c) casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
d) all' unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, nonchè dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Sono esenti dal pagamento dell'IMU anche gli immobili di nuova costruzione che risultano invenduti e non locati.
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Il comma 1 dell' Art. 13 si richiama agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
In particolare l'articolo 9 del citato decreto, al comma 8 elenca gli immobili considerati esenti dall'IMU stabilendo quanto segue:
"Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall' articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del citato decreto legislativo n. 504 del 1992.
Sono altresì esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).
Le province autonome di Trento e di Bolzano...omissis..."
Riportiamo di seguito le lettere del citato articolo 7 espressamente richiamate nel comma 1 dell'Art. 13, relative agli immobili considerati esenti IMU:
"b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purche' compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
e) i fabbricati di proprieta' della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali e' prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;
i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalita' non commerciali di attivita' assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonche' delle attivita' di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222."
I fabbricati classificati nella categoria "E" sono i seguenti:
E/1 | Stazioni per servizi di trasporto, terrestri, marittimi ed aerei |
E/2 | Ponti comunali e provinciali soggetti a pedaggio |
E/3 | Costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche |
E/4 | Recinti chiusi per speciali esigenze pubbliche |
E/5 | Fabbricati costituenti fortificazioni e loro dipendenze |
E/6 | Fari, semafori, torri per rendere d'uso pubblico l'orologio comunale |
E/7 | Fabbricati destinati all'esercizio pubblico dei culti |
E/8 | Fabbricati e costruzioni nei cimiteri, esclusi i colombari, i sepolcri e le tombe di famiglia |
E/9 | Edifici a destinazione particolare non compresi nelle categorie precedenti del gruppo E |
(fonte: www.avvocatoandreani.it)
Immobili inagibili a seguito del terremoto del 2009
Sono esentati dall' IMU e dalle altre imposte, gli immobili inagibili in seguito al terremoto del 2009.
Le nuove norme prevedono infatti che i redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dal terremoto del 6 aprile 2009, se risultano distrutti o inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e dell’imposta sul reddito delle società, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi.