ARTICOLO 1 - Disposizioni in materia di imposta municipale propria
1. Nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, ivi compresa la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, volta, in particolare, a riconsiderare l'articolazione della potestà impositiva a livello statale e locale, e la deducibilità ai fini della determinazione del reddito di impresa dell'imposta municipale propria relativa agli immobili utilizzati per attività produttive, per l'anno 2013 il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sospeso per le seguenti categorie di immobili:
a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (Iacp) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli Iacp, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni.
2. Il limite massimo di ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato, per l'anno 2013, dall'articolo 1, comma 9, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, è ulteriormente incrementato sino al 30 settembre 2013, di un importo, come risultante per ciascun Comune, dall'allegato A al presente decreto, pari al cinquanta per cento:
a) del gettito relativo all'anno 2012 dell'imposta municipale propria ad aliquota di base o maggiorata se deliberata dai Comuni, per l'anno medesimo con riferimento alle abitazioni principali e relative pertinenze; b) del gettito relativo all'anno 2012 dell'imposta municipale propria, comprensivo delle variazioni deliberate dai Comuni per l'anno medesimo, con riferimento agli immobili di cui alle lettere b) e c) del comma 1.
3. Gli oneri per interessi a carico dei Comuni per l'attivazione delle maggiori anticipazioni di tesoreria sono rimborsati a ciascun Comune dal ministero dell'Interno, con modalità e termini fissati con decreto del ministero dell'Interno, da adottare entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. All'onere di cui al comma 3, pari a 18,2 milioni di euro per l'anno 2013 si provvede, quanto a 12,5 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo lo, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, quanto a 600.000 euro mediante utilizzo dei risparmi derivanti dall'articolo 3 e quanto a 5,1 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritte, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del ministero dell'Economia e del le finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
ARTICOLO 2 - Clausola di salvaguardia
1. La riforma di cui all'articolo 1 dovrà essere attuata nel rispetto degli obiettivi programmatici primari indicati nel Documento di economia e finanza 2013 come risultante dalle relative risoluzioni parlamentari e, in ogni caso, in coerenza con gli impegni assunti dall'Italia in ambito europeo. In caso di mancata adozione della riforma entro la data del 31 agosto 2013, continua ad applicarsi la disciplina vigente e il termine di versamento della prima rata dell'imposta municipale propria degli immobili di cui al medesimo articolo i è fissato al 16 settembre 2013.
ARTICOLO 3 - Contenimento delle spese relative all'esercizio dell'attività politica
1. I membri del Parlamento, che assumono le funzioni di presidente del Consiglio dei ministri, Ministro o Sottosegretario di Stato, non possono cumulare il trattamento stipendiale previsto dall'articolo 2, della legge 8 aprile 1952, n. 212, con l'indennità spettante ai parlamentari ai sensi della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 ovvero con il trattamento economico in godimento per il quale abbiano eventualmente optato, in quanto dipendenti pubblici, ai sensi dell'articolo 68 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
ARTICOLO 4 - Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in deroga, di contratti di solidarietà e di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato
1. In considerazione del perdurare della crisi occupazionale e della prioritaria esigenza di assicurare adeguata tutela del reddito dei lavoratori in modo tale da garantire il perseguimento della coesione sociale, ferme restando le risorse già destinate dall'articolo 2, comma 65, della legge 28 giugno 2012, n. 92 e successive modificazioni e integrazioni, e dall'articolo 1, comma 253, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, mediante riprogrammazione dei programmi cofinanziati dai Fondi struttura li comunitari 2007/2013 oggetto del Piano di Azione e Coesione, al fine di consentire, in vista dell'attuazione del monitoraggio di cui al comma 2, un primo, immediato rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64,65 e 66 della legge 28 giugno 2012, n. 92, e rilevata l'eccezionalità della situazione di emergenza occupazionale che richiede il reperimento di risorse al predetto fine, anche tramite la ridestinazione di somme già diversamente finalizzate dalla legislazione vigente, si dispone quanto segue:
a) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementata, per l'anno 2013, di 250 milioni di euro per essere cestinata al rifinanziamento lei predetti ammortizzatori sodali in deroga, con corrispondente riduzione per l'anno 2013 del Fondo di cui all'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 47, in considerazione dei temi necessari per il perfezionamento del procedimento concessivo dei relativi benefici contributivi;
b) il comma 255 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 28, è sostituito dal seguente: "255. Le risorse derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge 2 dicembre 1978, n. 845, per l'anno 2013 sono versate dall'Inps per un importo pari a 246 milioni di euro per l'anno 2013 al bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18 comma a, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ai fini del finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cu all'articolo 2, commi 64,65 e 66 della legge 28 giugno 2012, n 92.»;
c) l'autorizzazione di spesa d cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993 n. 236, confluita nel Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è ulteriormente incrementata, per l'anno 2013, di 219 milioni di euro derivanti dai seguenti interventi:
1) le somme versate entro il 15 maggio 2013 all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 non riassegnate alla data di entrata in vigore del presente decreto restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato; il Fondo di cui all'articolo 148, comma 2 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è ridotto per l'anno 2013 di 10 milioni di euro;
2) per l'anno 2013 le disponibilità di cui all'articolo 5 della legge 6 febbraio 2009, n. 7, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per un importo di 100 milioni di euro;
3) l'autorizzazione di spesa di cui all'artico 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modifiche e integrazioni è ridotta di 100 milioni di euro per l'anno 2013.
2. Con decreto del ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e sentite le parti sociali, sono determinati, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati, criteri di concessione degli ammortizzatori in deroga alla normativa vigente, con particolare riguardo ai termini di presentazione, a pena di decadenza, delle relative domande, alle causali di concessione, ai limiti di durata e reiterazione delle prestazioni anche in relazione alla continuazione rispetto ad altre prestazioni di sostegno del reddito, alle tipologie di datori di lavoro e lavoratori beneficiari. Allo scopo di verificare gli andamenti di spesa, l'Inps, sulla base dei decreti di concessione inviati telematicamente dal ministero del Lavoro e delle politiche sociali e dalle Regioni, effettua un monitoraggio anche preventivo della spesa, rendendolo disponibile al ministero del Lavoro e delle politiche sociali e al ministero dell'Economia e delle finanze. All'attuazione di quanto previsto dal presente comma l'Inps provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
3. Al comma 405 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le somme già impegnate per il finanziamento dei contratti di solidarietà di cui all'articolo 5, commi 5 e 8, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e non ancora pagate, sono mantenute nel conto dei residui per l'importo di 57.635.541 euro per essere versate, nell'anno 2013, all'entrata del bilancio dello Stato, ai fini della successiva riassegnazione nello stato di previsione del ministero del Lavoro e delle politiche sociali, per essere destinate alle medesime finalità.».
4. All'articolo 1, comma 400, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «31 luglio 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013»
5. Il termine di cui all'articolo 1, comma 410, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è prorogato al 31 dicembre 2013, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 6 del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. A tal fine, con le procedure di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, una somma pari a euro 9.943.90,96 per l'anno 2013 è assegnata all'apposito programma dello stato di previsione del ministero dell'Interno.
6. Il ministro dell'Economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente decreto
ARTICOLO 5 - Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella «Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana» e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.